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Documenti Tecnici

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D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi

L'art. 2 comma q del d.lgs 81/08 definisce la valutazione rischi: «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Dal primo giugno 2013, tutte le aziende indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), dovranno essere in possesso del Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all'articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l'obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro. Una volta elaborato, il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

L'obbligo per la redazione del DVR si riferisce a tutte le aziende, dunque anche ditte individuale e liberi professionisti, che abbiano alle loro dipendenze anche un solo lavoratore, tenendo presente che in base all'Art.2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori, lavoratori a progetto, lavoratori stagionali, gli stagisti, i coaudiuvanti e/o collaboratori familiari o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

Chi deve redigere il D.V.R.:

La valutazione del rischio deve essere fatta dal Datore di Lavoro, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Medico Competente (ove fosse nominato), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

“Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008”

In dettaglio

L'oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

  • quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004
  • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  • quelli connessi alle differenze di genere, all'età, la provenienza da altri Paesi

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il “come” e il “chi fa cosa”).

Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come previsto dall'Art 29 del Testo Unico andrà revisionato ogni qualvolta intervengano:

  • significative modifiche dell'organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza;
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

In caso di nuova costituzione di un'impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall'inizio dell'attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento. Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l'apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell'azienda seguendone l'evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l'obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l'insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.

  • per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
  • per l'omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all'articolo 29, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
  • inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all'ALLEGATO I del Testo Unico), e, l'accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell'attività imprenditoriale